Lo Statuto
Capitolo I
GENERALITA’
Art. 1
E’ costituita in Bologna una Associazione sportiva denominata “CIRCOLO TENNIS BOLOGNA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
Art. 2
L’Associazione ha sede a Bologna, in viale Rino Cristiani n. 2 ed ha durata illimitata.
Art. 3
L’Associazione porta i colori bianco e rosso. La sigla sociale è “C.T.B.”.
Art. 4
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis ed è soggetta, pertanto, agli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T. dovessero adottare a suo carico; l’Associazione, inoltre, accetta le decisioni che le autorità federali dovessero assumere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto della F.I.T. e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.
Capitolo II
SCOPI E OGGETTO SOCIALE
Art. 5
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa si propone di diffondere il gioco del tennis a scopo dilettantistico, agonistico, didattico e ricreativo. Essa si propone, altresì, di recare il proprio apporto morale e sportivo al tennis italiano, nonché di suscitare ed alimentare i migliori vincoli di convivenza fra i soci. In tal senso, l’Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, in aderenza ai principi educativi, sociali, culturali e aggregativi, derivanti dall’esercizio del gioco del Tennis e di ogni altra attività motoria e ricreativa.
L’Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo del Tennis mediante:
a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;
b) la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
c) la preparazione e l’aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;
d) lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Tennis.
L’attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell’Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può, inoltre:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi.
Capitolo III
DEI SOCI
Art. 6
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) onorari
b) vitalizi
c) ordinari
d) ordinari sostenitori
e) frequentatori
f) frequentatori sostenitori
g) juniores
h) giovani
Art. 7
I soci onorari vengono nominati con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, e sono prescelti fra persone che anche se non iscritte al C.T.B., abbiano conseguito particolari benemerenze sportive e sociali.
I soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari compreso il diritto di voto, e sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota, tributo e contributo.
La revoca della qualifica di socio onorario spetta, in via esclusiva, all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.
Art. 8
I soci vitalizi pagano una quota “Una Tantum”, appartengono al Circolo vita natural durante e godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari.
Art. 9
I soci ordinari pagano una tassa di ammissione e una quota annua di associazione, godono di tutti i diritti consentiti dallo statuto o dal regolamento senza limitazione alcuna.
Art. 10
I soci frequentatori sono coloro che desiderano frequentare il Circolo ed intendono avvalersi dei campi di gioco; pagano una tassa di ammissione ed una quota annua di associazione. Essi
hanno tutti i diritti dei soci ordinari fatta eccezione di quello di frequentare i campi di tennis nei giorni di sabato, domenica e festivi in genere.
Art. 11
I soci appartengono alla categoria juniores fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il diciottesimo anno d’età; pagano una tassa di ammissione ed una quota annua di associazione.
Il passaggio alla categoria dei soci giovani avviene d’ufficio con il 1° gennaio successivo.
Essi godono di tutti i diritti propri dei soci ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e salvo le limitazioni ulteriori previste dal regolamento.
Art. 12
I soci giovani possono essere ordinari e frequentatori, essi appartengono a questa categoria fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 28° anno di età, pagano una tassa di ammissione e una quota annua di associazione. Il passaggio alla categoria dei soci ordinari e frequentatori avviene d’ufficio con il 1° gennaio successivo.
Essi godono di tutti i diritti propri dei soci ordinari.
Art. 13
I soci ordinari e frequentatori assumono, nelle rispettive categorie, l’attributo di “sostenitori” versando a fondo perduto ed una volta tanto all’Associazione una somma pari a due quote annuali.
I soci sostenitori beneficiano, per tutta la durata della loro appartenenza alla Associazione, di una riduzione del 20% sulle quote annue stabilite per la loro categoria.
Art. 14
La misura della tassa di ammissione e della quota associativa è stabilita dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 15
I trasferimenti dalla categoria dei soci frequentatori a quella dei soci ordinari, avvengono, su richiesta degli interessati, con provvedimento discrezionale del Consiglio Direttivo.
In tal caso, il socio richiedente si obbliga ad effettuare il versamento a conguaglio della tassa di ammissione.
Art. 16
Coloro che desiderano divenire soci assumono, con la domanda di ammissione, l’obbligo di assoggettarsi al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote di associazione a partire dal mese nel quale sono ammessi, ma il loro impegno prosegue per un periodo di almeno dodici mesi a partire dalla data del primo gennaio successivo alla loro iscrizione.
Trascorso tale periodo l’iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni presentate con lettera raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 17
Il socio che per qualsiasi ragione trasferisca la propria residenza fuori dalla Provincia di Bologna, può presentare le dimissioni. In tal caso egli sarà esonerato da ogni obbligo verso l’Associazione coneffetto dalla fine del trimestre in corso alla data delle dimissioni.
Le dimissioni debbono essere notificate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
Art. 18
Il socio receduto che faccia domanda di reiscrizione entro 5 anni dalla data delle sue dimissioni, sarà, se riammesso, esonerato dal pagamento della tassa di ammissione.
La reiscrizione può essere consentita anche per una diversa categoria. In tal caso se la categoria richiesta comporta una maggior tassa di ammissione, il socio sarà tenuto a corrispondere il conguaglio.
Art. 19
Con l’iscrizione ogni socio si vincola all’osservanza di tutte le norme del presente statuto e del regolamento.
È in facoltà del Consiglio Direttivo di concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalle tasse e quote sociali per motivi di particolare opportunità ed interesse del Circolo.
Art. 20
DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
. dimissione volontaria;
. morosità protrattasi per oltre due mesi dal ricevimento di specifica diffida;
. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Capitolo IV
DEL REGOLAMENTO
Art. 21
Il regolamento deve quanto meno provvedere alla normativa concernente:
a) l’uso della Sede, dei campi da giuoco, della piscina e delle altre attrezzature sociali, fissando gli eventuali costi di servizio e noleggio;
b) i criteri di esazione delle tasse, quote e contributi delle varie categorie, salva restando la determinazione della misura all’Assemblea Generale dei Soci;
c) le modalità relative all’iscrizione dei Soci;
d) i provvedimenti disciplinari;
e) l’attività dei Maestri di tennis;
f) l’attività del personale dipendente.
Art. 22
L’emanazione del regolamento, la sua sostituzione, le sue modificazioni sono demandate alla competenza del Consiglio Direttivo col parere favorevole del Collegio dei Revisori ed assoggettate alle ratifiche dell’Assemblea Generale Ordinaria.
Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai soci mediante deposito presso la Sede Sociale immediatamente dopo la loro adozione.
Art. 23
Le norme di regolamento statuite dal Consiglio Direttivo ed approvate dal Collegio dei Revisori sono provvisoriamente esecutive con la loro comunicazione ai soci. Qualora l’assemblea non ratifichi, in tutto o in parte, le norme del regolamento, le disposizioni non approvate decadranno di efficacia.
Art. 24
Il socio che si ritenga leso da una norma di regolamento nel suo interesse legittimo o in un suo diritto soggettivo, potrà presentare reclamo al Presidente della Associazione affinché lo sottoponga alla prima assemblea successiva.
Tale reclamo va inoltrato con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data nella quale la norma di regolamento impugnata è stata comunicata, mediante deposito presso la sede
e in ogni caso prima della data fissata per l’assemblea generale dei soci se questa è anteriore ai trenta giorni di cui sopra.
Qualora l’Assemblea non approvi la norma assoggettata ad impugnativa, la norma stessa sarà ritenuta improduttiva di ogni effetto fin dall’origine nei confronti del socio o dei soci che l’hanno tempestivamente impugnata.
Art. 25
Una copia del regolamento dovrà essere sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale.
Capitolo V
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 26
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Presidente dell’Associazione;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Comitato di Presidenza;
e) Il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 27
L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in via ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente o di un Vice-Presidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. L’Assemblea può essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte un numero di soci pari ad almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 28
La convocazione avviene mediante lettera spedita ai soci nel domicilio da loro indicato, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l’assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
La convocazione può essere effettuata, in alternativa, anche tramite affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni precedenti l’adunanza; anche in tal caso, l’avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.
Art. 29
Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto a soci aventi diritto di voto, e per un numero non superiore a
due per ogni delegato.
Non possono essere rilasciate deleghe agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori in carica.
Art. 30
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Non hanno diritto di voto né di intervento nell’assemblea:
a) i soci non in regola col pagamento delle quote sociali;
b) i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 31
I soci juniores che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di presenziare all’assemblea e di intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
Art. 32
Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’assemblea. Le nomine alle cariche sociali debbono avvenire a scheda segreta.
Art. 33
Salvo quanto diversamente stabilito in altri articoli del presente statuto, le assemblee sono validamente costituite con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 34
Nell’ipotesi prevista dall’ultimo capoverso del precedente articolo, il Presidente dell’Assemblea quando sia d’avviso che il numero degli intervenuti non sia adeguato alla importanza delle delibere da assumere, potrà proporre agli intervenuti di aggiornare ad altra riunione la discussione di tutto o di parte dell’ordine del giorno. La decisione di aggiornamento dovrà essere presa a maggioranza assoluta degli intervenuti ammessi al voto.
Art. 35
I deliberati dell’assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.
Art. 36
Le deliberazioni assunte dall’assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti i soci compresi quelli assenti e dissenzienti.
Art. 37
L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 di aprile, e delibera, di norma, sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni morale, sportiva e finanziaria;
b) approvazione del bilancio preventivo;
c) approvazione del regolamento sociale e delle sue modificazioni;
d) elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
e) ogni argomento attinente la vita dell’Associazione, sottoposto al suo esame dagli amministratori.
Art. 38
L’assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 39
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto sociale.
Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di sottoporre all’Assemblea straordinaria quelle deliberazioni che, pur essendo normalmente devolute alla competenza dell’Assemblea ordinaria, o assumibili in via autonoma dal Consiglio stesso, siano
ritenute di particolare importanza.
Art. 40
L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.
Art. 41
Le Assemblee, a maggioranza assoluta degli intervenuti, eleggono il proprio Presidente.
Capitolo VI
DEL PRESIDENTE
Art. 42
Il Presidente è l’organo dell’Associazione cui spetta la firma e la rappresentanza legale.
Art. 43
Il Presidente è prescelto fra i soci.
Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 44
Al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 42, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo statuto e dal regolamento, e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale, o per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci; egli assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nel caso in cui l’urgenza non consenta la preventiva riunione dello stesso; in tal caso, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, deve ratificare l’operato del Presidente per i provvedimenti assunti d’urgenza.
Capitolo VII
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 45
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea fra i soci vitalizi, onorari, ordinari, giovani, frequentatori, o juniores che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e dura in carica quattro anni.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
In ogni caso è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis.
Art. 46
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
a) il Presidente;
b) due Vice-Presidenti;
c) un Segretario;
d) un Tesoriere.
Art. 47
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato di Presidenza composto da tre dei suoi membri, fra i quali il Presidente che lo presiede.
Art. 48
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, o dei due Vice-Presidenti, o di almeno tre Consiglieri.
Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei Revisori.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini. Non è necessaria la predeterminazione di un ordine del giorno.
Art. 49
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o in assenza di questi dal Consigliere più anziano.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.
Art. 50
Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto, nel rispetto degli scopi indicati nel presente statuto, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre:
a) dà esecuzione ai deliberati dell’assemblea;
b) emana le norme del regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle modificazioni che ritenga necessarie;
c) provvede alla nomina della Commissione di disciplina e di altre eventuali commissioni previste dal regolamento;
d) predispone il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e gli eventuali allegati;
e) dispone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
f) fissa l’importo della quota annuale e delle tasse di ammissione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) ratifica i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente.
Il Consiglio può inoltre delegare, sia a singoli consiglieri che a terzi, il compimento di determinati atti, ove ciò risulti opportuno ai fini del buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 51
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano a mancare più Consiglieri, il Consiglio può operare validamente purché non sia ridotto ad un numero di componenti inferiore a sette.
Il Consiglio può comunque disporre per la propria integrazione chiamando in carica i candidati che, nelle elezioni per le cariche sociali, acquisirono il maggior numero di voti e secondo
la graduatoria.
Qualora vengano a mancare più di quattro dei Consiglieri nominati dall’assemblea, questa deve essere immediatamente convocata affinché provveda direttamente alla nomina dei Consiglieri mancanti. Le nomine integrative, anche se deliberate dall’Assemblea, decadono in uno col Consiglio in carica.
Art. 52
I membri del Consiglio che non intervengono, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.
Capitolo VIII
DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Art. 53
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che l’ha nominato. Il Presidente della società lo presiede di diritto.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri discrezionali circa la nomina e la revoca dei membri del Comitato di Presidenza.
Art. 54
I membri del Comitato di Presidenza non possono prendere parte, fatta eccezione per il Presidente, alle deliberazioni concernenti la loro eventuale revoca e responsabilità dinanzi al Consiglio Direttivo.
Art. 55
Il Comitato di Presidenza ha per suo fondamentale compito, quello di affiancare il Presidente nelle decisioni più urgenti.
Ad esso, o a taluno dei suoi membri, possono essere delegati particolari compiti e poteri, mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 56
Gli atti posti in essere dal Comitato di Presidenza o dai singoli componenti, in adempimento del loro mandato, debbono essere verbalizzati dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla loro adozione.
Capitolo IX
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 57
Le funzioni di controllo dell’amministrazione sociale sono esercitate dal Collegio dei Revisori.
Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti fra i soci e nominati tutti dall’assemblea che ne designa altresì il Presidente.
Il Collegio resta in carica per quattro esercizi.
Il Presidente del Collegio dovrà essere preferibilmente scelto fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Art. 58
Il Collegio dei Revisori:
a) controlla l’amministrazione sociale;
b) vigila sulla regolare esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni anche consultive, oltre quelle normali di controllo;
d) redige la propria relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo;
e) esprime il proprio parere sull’emanazione, modificazione ed abrogazione delle norme di regolamento.
Art. 59
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, decade dalla carica.
Capitolo X
DEL BILANCIO
Art. 60
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per ogni esercizio sociale.
Art. 61
Il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e la relazione finanziaria, unitamente agli eventuali allegati, debbono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Art. 62
Il Collegio dei Revisori, esaminati i documenti di cui al precedente articolo, redige la propria relazione depositandola cinque giorni prima della data dell’Assemblea.
Art. 63
Il bilancio preventivo vincola l’attività del Consiglio Direttivo cui è tuttavia concessa la facoltà, in via eccezionale, di operare trasferimenti fra i vari capitoli di spesa. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può derogare dall’osservanza del bilancio preventivo, riservandosi di sottoporre il proprio operato all’approvazione dell’assemblea.
Art. 64
Il bilancio consuntivo può essere accompagnato dal rendiconto di sintesi delle entrate e delle spese.
Capitolo XI
DELLA FUSIONE
Art. 65
L’eventuale deliberazione di fusione dell’Associazione deve essere assunta dall’assemblea straordinaria con l’intervento di almeno un quarto della totalità dei soci maggiorenni di qualunque categoria e con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli intervenuti.
Capitolo XII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 66
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione possono avvenire:
a) di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
b) per delibera dell’assemblea generale straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 67
L’assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Art. 68
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Capitolo XIII
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 69
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l’adempimento dei mandati svolti secondo le norme di statuto e del regolamento.
Capitolo XIV
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 70
Qualunque controversia che dovesse sorgere tra l’Associazione, i soci, i consiglieri, i liquidatori, ovvero tra i soci medesimi, in relazione a tutti i rapporti che si svilupperanno tra di essi in dipendenza diretta e/o indiretta del contratto sociale sarà devoluta ad un Arbitro unico. Le controversie potranno riguardare ogni conflitto, compresi gli eventuali contrasti riguardo la validità, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dell’atto costitutivo ivi incluse le eventuali pretese risarcitorie da inadempienza contrattuale e/o extracontrattuale.
L’Arbitro unico sarà designato dal Presidente del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna della Federazione Italiana Tennis, su ricorso della parte più diligente.
L’Arbitro unico deciderà in via irrituale e secondo equità entro il termine di giorni 180 decorrente dall’accettazione dell’incarico.
L’arbitrato avrà sede in Bologna.
Capitolo XV
NORME DI RINVIO
Art. 71
Per tutto quanto non disciplinato dallo statuto e dal Regolamento si fa richiamo alle norme del titolo V – Libro V del Codice Civile, in quanto applicabili, e del capo II del titolo II – Libro I del medesimo Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni di legge sugli enti di tipo associativo e a quelle che disciplinano le associazioni sportive dilettantistiche.
F.TO ENRICO FRASNEDI
F.TO CARLO VICO NOTAIO